Il quesito numero 2, tra quelli di cui si terrà il voto popolare l’8 e 9 giugno 2025, recita così come riportato di seguito:
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Ma cosa vuol dire, nel concreto?
In sintesi, a leggi vigenti, un’impresa che abbia meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo di uno di essi, deve risarcirlo con un massimo di 6 mensilità di stipendio.
È bene, su questo tema, precisare alcuni punti, per sfatare un po’ di propaganda: l’illegittimità del licenziamento dev’essere accertata da un giudice, ma non tutti i licenziamenti sono illegittimi. Un’impresa in crisi economica, ad esempio, ha la possibilità di licenziare per ristrutturarsi. Invece, spesso si assiste al licenziamento di lavoratori da parte di imprese floride, con una varietà di motivazioni che poi spesso non sussistono dinnanzi al giudice.
Il quesito non interviene, però, sulle motivazioni per cui un licenziamento possa essere legittimo (o meno), ma solo sul risarcimento economico che l’impresa – quando riconosciuta la non correttezza del proprio comportamento – deve corrispondere al lavoratore licenziato.
Qual è la ratio?
In breve, fino agli anni Novanta si riscontrava che, tendenzialmente, un’impresa di piccole dimensioni fosse meno capitalizzata e avesse minor disponibilità finanziaria rispetto a imprese di maggiori dimensioni. Sembra quasi un’ovvietà, ma con la rivoluzione tecnologica e dei mercati iniziata proprio alla fine del XX secolo c’è stato un profondo cambiamento: ormai il numero di dipendenti non è direttamente proporzionale alla forza dell’impresa. Di conseguenza, mantenere nella legge il limite delle 6 mensilità in caso di licenziamento illegittimo non è giustificato: molte imprese con pochi dipendenti hanno in realtà una tale potenza economica da potersi permettere un risarcimento ben più elevato.
Anche qui, è giusto precisare che, nel caso venga approvato il referendum, resterebbe un principio cardine: sull’entità del risarcimento – sempre una volta accertata l’eventuale illegittimità del licenziamento – decide il giudice, sulla base di precisi parametri riguardanti sia il lavoratore (età, anzianità, ecc.), sia l’impresa (la sua forza economica).
Infine, non si trascuri l’importanza del tema, solo perché riguarda piccole imprese: non siamo in un contesto di “gigantismo industriale”, in cui il tessuto economico è guidato da grandissime realtà manifatturiere. Il modello economico italiano è caratterizzato (già dal Novecento) da un’articolata rete di piccole e medie imprese. Ciò vuol dire che il successo di questo referendum impatterebbe direttamente sulle vite di tantissimi lavoratori, nell’ordine dei milioni, portando loro un po’ più di sicurezza e forza contrattuale, incentivandone serenità (e consumi).
Un SI che fa bene ai lavoratori e quindi fa bene al Paese.